Art. 1.

      1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui il comune o altro ente sovracomunale o gruppo di comuni aderenti ad un accordo nelle forme di legge, abbia già predisposto un piano di installazione delle infrastrutture medesime, in relazione al quale sia già stato espresso parere favorevole da parte dell'ente regionale competente».